CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO
(Estratto dell'articolo: Fusco-Kamann C., Tamburrini M., Suprani A., Santosuosso - A., The code of the volunteer Support Care Cancer - 1998)
ART. 1
Il Volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.
ART. 2
Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzione di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
ART. 3
Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti e ai compiti intrapresi.
ART. 4
Interviene dov'è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.
ART. 5
Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.
ART. 6
Collabora con gli altri Volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.
ART. 7
Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria Organizzazione.
ART. 8
E' vincolato all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività.
ART. 9
Rispetta le Leggi dello Stato, nonché lo Statuto e il Regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del Volontariato.
ART. 10
Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c'è una Organizzazione riconosciuta dalle Leggi dello Stato.